Dopo le gare della quattordicesima giornata di Serie A, il giudice sportivo del massimo campionato italiano ha squalificato per una giornata sei giocatori: Daniel Boloca del Sassuolo e Antoine Makoumbou del Cagliari per espulsione, fermati invece per somma di ammonizioni e Enzo Barrenechea del Frosinone, Domenico Berardi del Sassuolo, Karol Linetty del Torino e Ruslan Malinovskyi del Genoa. Queste invece per sanzioni per le società:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l'Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sezione: News / Data: Mar 05 dicembre 2023 alle 16:32
Autore: Lorenzo Portanova
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