Il giudice sportivo della Serie A, dopo la ventisettesima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate Danilo D'Ambrosio dell'Inter con un'ammenda di 5000€; una giornata di stop, con ammonizione e ammenda da 10.000€ a Leandro Paredes (Juventus); una giornata e 15.000 euro di ammenda invece per Adam Marusic (Lazio); una giornata a Roger Ibanez (Roma), squalificato dopo l'espulsione ricevuta per doppia ammonizione; una giornata, con ammenda da 10.000 euro Bryan Cristante (Roma). Il giudice sportivo ha inoltre dato un turno di stop a Diego Coppola dell'Hellas Verona, Armando Izzo e Matteo Pessina del Monza, Youssef Maleh e Samuel Umtiti del Lecce, Gianluca Mancini della Roma, Becao, Walace e Nehuen Perez dell'Udinese, Bram Nuytinck della Sampdoria, Mbala Nzola dello Spezia e Adrien Rabiot della Juventus.

Per quanto riguarda le società:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sezione: News / Data: Mar 21 marzo 2023 alle 19:30
Autore: Lorenzo Portanova
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