l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4578 del 2025, proposto da
Cosenza Calcio srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
U.S. Salernitana 1919 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano', Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Calcio Sampdoria spa, Associazione Calcio Reggiana 1919 srl, Brescia Calcio spa, A.S. Cittadella srl, Fussball Club Suedtirol spa, Mantova 1911 srl, Frosinone Calcio srl, Carrarese Calcio 1908 srl, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI prot. n. 00263/2025 del 21.1.2025, depositata il 19.3.2025, che rigettava i ricorsi riuniti promossi dal Cosenza Calcio Srl contro le decisioni della Corte Federale d’Appello, S.U., n. 0040/CFA-2024-2025 e n. 0039/CFA-2024-2025, depositate il
21.10.2024 che, a loro volta, avevano respinto i reclami avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, nn. 0045/TFNSD/2024-2025 e 0044/TFNSD/2024-2025, depositate il 6.9.2024; in parte qua, del Comunicato Ufficiale n. 140/A F.I.G.C., del 21.12.2023, nella parte in cui relativamente ai punti 5) e 6), titolo I), par. IX), lett. A, non commisura la penalizzazione di punteggio
all’entità dell’importo economico inevaso ed intende il termine per l’adempimento come assolutamente perentorio;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della U.S. Salernitana 1919;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio dell’udienza camerale, per attendere l’esito delle prossime giornate di campionato di serie B, di cui l’ultima fissata per il 13.5.2025, incidenti sull’istanza cautelare proposta;
Considerato che le altre parti si sono opposte in ragione dell’esigenza di definire quanto prima la vicenda anche al fine di non generare alcuna incertezza sullo sviluppo del campionato di calcio di serie B;
Considerato che, proprio in forza degli opposti interessi vantati dalle parti ricorrenti, non è possibile accogliere l’istanza di rinvio;
Considerato, sempre in via preliminare, che, in altro giudizio, il TAR Lazio, sez. I ter, con ordinanza n. 11559/2024, ha disposto un rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell’U.E., formulando, tra gli altri, un quesito relativo alla compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva (di cui agli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 6 della CEDU) e quanto previsto dall’art. 2 D.L. n. 220/2003, che esclude il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, limitando la salvaguardia delle posizioni lese alla sola
tutela risarcitoria per equivalente;
Premesso che tale rinvio pregiudiziale, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe un’incidenza pure sul giudizio in corso, dove è stato chiesto di sospendere un provvedimento disciplinare adottato dagli organi di giustizia sportiva, decisione, allo stato, tuttavia, preclusa dal citato D.L. n. 220/2003, come osservato, in senso contrario, dalle parti resistenti;
Considerato che, anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari;
Considerato, più nello specifico, che difetta, innanzitutto, il periculum per due ordini di ragioni; in primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico; è, infatti, evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione;
Considerato, peraltro, quanto al fumus, che, ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC:
A) innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell’epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società; al riguardo, può richiamarsi anche la giurisprudenza formatasi sulla fattispecie analoga prevista dall’art. 2049 c.c. in
tema di responsabilità dei padroni e committenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675 ed altre); B) inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia
riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio srl;
Considerato, infine, che non risulta avere un’incidenza determinate nella presente fase la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 13 CGS della F.I.G.C., perché la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica;
Le spese di fase, data la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza di misure cautelari.
Compensa le spese di fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con
l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
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