Di seguito le decisioni del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
 

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto: A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti; B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).

Salterà la partita contro l'Altamura per squalifica anche Ettore Quirini. E in un calcio che punisce anche i cori-sfottò ecco quanto stabilito dal giudice sportivo:

AMMENDA € 1.200,00
CROTONE

A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 1.048 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi al termine della gara dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale sopra il tunnel che conduce agli spogliatoi, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver sputato all’indirizzo dei calciatori avversari mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, così provocando la reazione di uno dei calciatori. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità della condotta sub B), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
SALERNITANA
per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 508 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato al 21° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Sezione: News / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 18:30
Autore: Gaetano Ferraiuolo
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Gaetano Ferraiuolo
Caporedattore dal 2024