Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Salernitana U23 dell'ultimo turno sia per quanto riguarda le società che i calciatori, allenatori e dirigenti. 

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00

ATALANTA U23 per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato, ma chiaramente riconducibile alla società, posto in essere, all’ingresso che conduce agli spogliatoi, una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
per avere, al 5° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CISSE MOUSTAPHA ELHAD (ATALANTA U23)
per avere, all’11° minuto del primo, e con il pallone lontano, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto, rendendo necessario l'intervento dei sanitari a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta; considerato, da una parte: 1. che il colpo è stato inferto a gioco fermo; 2. la natura del gesto; 3. la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo; e considerato, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n.2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONANOMI ANDREA (ATALANTA U23)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello sterno, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)

Sezione: News / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 19:30
Autore: Lorenzo Portanova
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Caporedattore dal 2023
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