Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla sfida tra la Salernitana e il Benevento. 

AMMENDA € 400,00
BENEVENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto)

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 MAGGIO 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all’esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE 
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 19:30
Autore: Lorenzo Portanova
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Caporedattore dal 2023