Ecco le sanzioni del Giudice Sportivo in merito alla sfida tra Salernitana e Trapani:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
VOLUME LUIGI (TRAPANI)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS si alzava dalla panchina e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva). 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025
BUFFA ANTONINO (TRAPANI)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS entrava nell’area di revisione e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS. 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PORRACCHIO ANGELO (SALERNITANA, preparatore dei portieri)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CELIA MARCO (SALERNITANA, preparatore atletico)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

Sezione: News / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 19:30
Autore: Lorenzo Portanova
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Caporedattore dal 2023
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