Il Giudice Sportivo ha sanzionato pesantemente il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano con il seguente provvedimento:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2026
A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un'azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato;
C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal SIG. FAGGIANO nell’immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S. 

Salterà invece il derby di giovedì sera l'ex granata Yayah Kallon, squalificato PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S. 

Ammenda di 200 euro invece per la Salernitana per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Sezione: News / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 21:30
Autore: Lorenzo Portanova
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Caporedattore dal 2023