Il TAR del Lazio decide di non decidere. Era attesa per domani la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale circa il ricorso presentato dalla Salernitana due settimane fa avverso alla decisione della Lega B di rinviare sine die la sfida playout col Frosinone. Alla fine i giudici hanno anticipato tutto di 24 ore gelando una tifoseria che, convinta di aver subito una serie di torti, sperava di ritrovarsi in serie B seppur dalla porta secondaria. Ma andiamo con ordine. I legali granata, capeggiati dal professor Francesco Fimmanò, avevano deciso di rivolgersi alla giustizia ordinaria "per saltum" e senza, dunque, attendere la fine del percorso in sede sportiva come previsto dalle normative. Nella fattispecie veniva contestato il rigetto del ricorso presentato al CONI a inizio giugno e immediatamente respinto come si legge nella nota del 10 giugno:

"La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni: HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi".

In pratica il CONI, sollecitato per la sezione "ammissioni ed iscrizioni", ritenne di non essere competente in materia. Nei giorni successivi la Salernitana alzò la voce anche al Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, ha ritenuto inammissibili le istanze dei granata avallando il comportamento assunto dai presidenti Bedin e Gravina perchè "volto a salvaguardare la regolarità del campionato". A quel punto la Salernitana ha ritenuto ci fossero gli estremi per un ricorso d'urgenza in sede ordinaria, attraverso il quale contestare: rinvio sine die (non contemplato dallo Statuto, articolo 27 comma d), rinvio senza convocare il consiglio direttivo, rinvio senza società ufficialmente deferite o penalizzate.

Fu impugnato anche il provvedimento del 4 giugno attraverso il quale la Lega B e la FIGC ufficializzavano le date dei playout senza attendere l'esito dei vari ricorsi ancora in essere. E' evidente che l'estromissione del Brescia da tutti i campionati abbia fatto un danno alla Salernitana: con le Rondinelle ancora in campo e pronte alla battaglia, il TAR avrebbe potuto predisporre il blocco dei playout ritenendo non si potessero disputare gli spareggi e cambiare le classifiche senza una sentenza finale.

Ed è a questo che la Salernitana si aggrappava spingendo per una B a 22 come previsto dalle NOIF. Oggi, invece, il TAR ha dato ragione al CONI rispetto al rigetto del 10 giugno "perchè la disputa e l'organizzazione dei playout non fanno parte della sezione iscrizione-ammissioni" aggiungendo che "non è, invero, un caso che la competenza ad adottare provvedimenti “in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche” è radicata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC, in capo al Consiglio federale della FIGC, tale per cui il Presidente della LNPB non è neppure astrattamente competente ad adottare un provvedimento di ammissione o esclusione dal Campionato di Serie B o “….comunque incidenti(e) sulla partecipazione a competizioni professionistiche…” ma chiosando così:

"Riteniamo di poter condividere la prospettazione delle parti resistenti e delle controinteressate in ordine alla non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone la conversione del rito nei sensi di cui in motivazione. Riserva di successivo provvedimento per la definizione del merito della controversia". La Salernitana, dunque, una volta terminato l'iter sportivo potrà proporre un nuovo ricorso e il TAR entrerà nello specifico perchè il riferimento non sarà più il legittimo rigetto del CONI, ma i provvedimenti del 18 maggio e del 4 giugno. In ultima istanza ci si potrà rivolgere al Consiglio di Stato, con il rischio che i campionati siano già iniziati e che al massimo si potrà ottenere un forte risarcimento danni. Ipotesi che la FIGC ovviamente spera di scongiurare".

Stralcio di un articolo pubblicato dal direttore di TuttoSalernitana Luca Esposito per il sito Tuttomercatoweb. Per leggere la versione integrale basterà cliccare qui

Sezione: News / Data: Gio 10 luglio 2025 alle 13:30 / Fonte: Luca Esposito per TMW
Autore: Gaetano Ferraiuolo
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