In questo momento di incertezza totale e in cui diventa difficile fare previsioni, l’ avv.<b>Guglielmo Stendardo</b> e il prof. Enrico Lubrano chiariscono dal punto di vista giuridico la situazione riguardante la sospensione del pagamento degli stipendi facendo leva sulle competenze in materia di diritto sportivo.

“L’ipotesi di sospendere il pagamento degli stipendi dei calciatori" - si legge in una nota stampa - "risulta del tutto priva di fondamento giuridico non trovando alcuna base nella normativa di riferimento (Legge 91/1981 art.4 e Accordo collettivo Lega-AIC).
All’art. 5.5 dell’Accordo Collettivo si prevedela sospensione dello stipendio in presenza di 4 fattispecie:
1) Sanzioni disciplinari per illecito sportivo
2) Violazione del divieto di scommesse
3 ) Per violazione della normativa antidoping
4) Per indisponibilità dei calciatori per effetto di provvedimenti dell’ autorità
giudiziaria.
La sospensione degli stipendi senza i suddetti presupposti espone le società a:
-risoluzione del contratto del calciatore prevista dall’ art.13.1 accordo collettivo;
-obbligo di pagare ,oltre al rateo stipendiale,anche rivalutazione monetaria ed interessi legali,come disposto dall’ art.5.4 dell’ accordo collettivo.
Laddove invece il Campionato e le Coppe Europee non si concludessero regolarmente le società potrebbero chiedere la restituzione della prestazione economica già erogata “ per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta”ai sensi dell’ art.1463c.c. oppure chiedere ai calciatori la “reductio ad equitatem”, per eccessiva onerosità sopravvenuta,ai sensi dell’ art.1467c.c.
C’è poi un altro aspetto di natura prettamente morale. Il calciatore, con esclusivo riferimento a quelli più lautamente retribuiti, potrebbero autonomamente destinare una parte dello stipendio al solo scopo benefico e fronteggiare così, anche con il loro aiuto, l'emergenza sanitaria”.

Sezione: News / Data: Mar 24 marzo 2020 alle 11:30 / Fonte: Tuttomercatoweb
Autore: TS Redazione
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