IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Roberto Proietti - Vice Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Giuseppe Rotondo - Vice Presidente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28218 /1178pf24-
25/GC/blp del 22 maggio 2025 nei confronti dei sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, nonché nei confronti della società
Brescia Calcio Spa, la seguente

DECISIONE
Con atto del 22 maggio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. CELLINO Massimo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Brescia Calcio S.p.A., per
la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli
obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e
dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025,
per un importo pari a circa Euro 445.485,00;
segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere
debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti
di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica
dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto
costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e
dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di
crediti d’imposta maturati da soggetti terzi;
- il sig. CELLINO Edoardo, all’epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società Brescia Calcio
S.p.A., per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente
assolto agli obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e
dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025,
per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere
debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti
di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica
dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto
costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e
dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di
crediti d’imposta maturati da soggetti terzi;
- la società BRESCIA CALCIO S.p.A.:
1. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti
posti in essere dai sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come
descritti nei precedenti capi di incolpazione;
2. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., che
pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale in data 17 maggio 2025.
Con detta segnalazione, in particolare, la Co.Vi.So.C. evidenziava alla Procura che la società Brescia Calcio S.p.A. non aveva,
entro il termine del 17 febbraio 2025, provveduto al versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle
mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00; inoltre, non aveva
provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla
mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Nello specifico, la Co.Vi.So.C. rilevava che i suddetti debiti fiscali e previdenziali erano stati pagati attraverso l’utilizzo in
compensazione di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti d’imposta, che l’Agenzia delle
Entrate, con la notifica dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, aveva ritenuto inesistenti per
mancanza del presupposto costitutivo.
Alla segnalazione erano allegati i seguenti atti: le quietanze dei versamenti eseguiti attraverso il modello F24; i contratti di cessione
dei crediti di imposta stipulati tra il Brescia Calcio e la società Gruppo Alfieri SPV srl il 17.2.2025, il 28.2.25, il 20.3.25 e il
10.4.25; le note della Co.Vi.So.C. del 28.2.25 e del 9.5.25 inoltrate agli enti competenti; la nota dell’Agenzia delle Entrate del 9
maggio 2025 e lo schema di atto n. T9HCRA100079/2025, notificato dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia
alla società Brescia Calcio SpA il 9 maggio 2025.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 17 maggio 2025, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento
disciplinare n. 1178pf24-25, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all’utilizzo da parte della società Brescia
Calcio S.p.A. di crediti di imposta ai fini dell’estinzione di debiti fiscali e previdenziali relativi alle mensilità di novembre e
dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, rivelatisi inesistenti”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre a tutti i documenti trasmessi dalla Co.Vi.So.C., i fogli di censimento
del Brescia Calcio Spa relativi alla s.s. 2024-2025 e la visura della società.
In data 18 maggio 2025, la Procura notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini, avvisandoli della possibilità di
presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 3 giorni dalla notifica dell’atto di conclusione delle indagini, e
fissando la data della eventuale audizione al 22 maggio 2025 ore 10.00, o, in alternativa, al 23 maggio 2025, ore 10.00, con facoltà
di sostituzione dell’audizione con il deposito di una memoria entro il 24 maggio 2025.
In data 19 maggio 2025, il Brescia Calcio, tramite i propri difensori chiedeva la copia degli atti del procedimento, che le veniva
trasmessa in data 20 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025, gli incolpati inoltravano alla Procura Federale una memoria difensiva con i relativi allegati. Non
chiedevano, tuttavia, di essere ascoltati.
La Procura Federale, in data 22 maggio 2025, procedeva a deferire la società Brescia Calcio SpA, il Presidente Massimo Cellino e
l’amministratore delegato Edoardo Cellino.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 29
maggio 2025, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 6 (sei) liberi, assegnando alle parti il termine del 27 maggio
2025, ore 17.00, per il deposito di memorie.
 

La fase predibattimentale
In data 23 maggio 2025, il Frosinone Calcio srl spiegava atto di intervento ad adiuvandum nel procedimento disciplinare a carico
della società Brescia Calcio, chiedendo al Tribunale di dichiarare la responsabilità del Brescia Calcio SpA rispetto agli addebiti
disciplinari contestati in atti, con applicazione della sanzione, a carico della predetta società, della penalizzazione di n. 4 punti in
classifica o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi, in ogni
caso, nella presente stagione sportiva.
Analogo atto di intervento era spiegato, nella medesima data, dalla U.C. Sampdoria SpA, la quale chiedeva di essere ammessa a
intervenire nel presente procedimento, con contestuale richiesta di accesso agli atti e documenti di causa e con riserva di articolare
ulteriori deduzioni, eccezioni e domande all’esito dell’esame di questi ultimi.
Sempre in data 23 maggio 2025, gli odierni deferiti, tramite i propri difensori, depositavano un’istanza di differimento dell’udienza
fissata per il giorno 29 maggio, atteso l’impedimento dell’Avv. Giorgio Altieri, impegnato in altra udienza fissata innanzi al
Tribunale di Brescia alle ore 12,45 del giorno 29 maggio.
I legali del Brescia Calcio chiedevano, altresì, che l’udienza si svolgesse in presenza dei difensori ed eventualmente delle parti.
Con decreto del 24 maggio 2024, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale,
- ritenuto che il differimento dell’udienza a data successiva al 29 maggio 2025 non risulta possibile in ragione della necessità di
consentire alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di fissare lo svolgimento della gara di spareggio della fase dei play out il
prima possibile, anche nell’interesse delle società ad esso interessate;
- considerato altresì che l’orario dell’udienza innanzi al Tribunale Civile di Brescia non appare incompatibile con l’orario
dell’udienza dinnanzi a questo Tribunale che, su istanza di parte da depositarsi entro le ore 12:00 di lunedi 26 maggio 2025,
potrebbe posticiparsi sino alle ore 16:00 del giorno 29 maggio 2025;
- ritenuto infine che, per esigenze organizzative del Tribunale Federale Nazionale, non è possibile disporre la trattazione in
presenza, e che la trattazione in videoconferenza risulta in ogni caso garantire la difesa dei deferiti, anche alla luce dell’ampia
memoria depositata nella fase predibattimentale, e consentire altresì la partecipazione dell’Avv. Giorgio Altieri,
confermava per il giorno 29 maggio 2025, ore 14:00, la trattazione in videoconferenza del procedimento RG n. 212/TFNSD/2024-
2025, salva la possibilità, su istanza delle parti deferite, da depositarsi entro il suddetto orario del giorno 26 maggio 2025, di
differirne l’inizio non oltre le ore 16:00.
In data 26 maggio 2025, i legali delle parti deferite depositavano istanza di differimento dell’orario dell’udienza di discussione alle
ore 16:00 del 29.05.2025.
Con provvedimento in pari data, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale differiva l’orario dell’udienza del 29 maggio 2025,
alle ore 16:00, in modalità videoconferenza. Mantenendo fermo tutto quant’altro disposto con l’avviso di convocazione
dell’udienza del 22 maggio 2025.
In data 27 maggio 2025, e dunque nei termini concessi dal Tribunale, i deferiti depositavano memoria difensiva con i relativi
allegati, con la quale eccepivano la nullità e/o invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento,
l’inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e di tutti i conseguenti atti della Procura Federale, la revoca del decreto di
diniego dell’istanza di differimento dell’udienza del 29 maggio, con conseguente rinvio della trattazione del procedimento di
ulteriori 9 giorni, il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’attenuazione di ogni sanzione.
Nella medesima data anche la U.C. Sampdoria SpA depositava una memoria e i relativi allegati, con la quale chiedeva al Tribunale
di accertare e dichiarare la responsabilità del Brescia Calcio SpA in ordine alle violazioni disciplinari contestate dal Procuratore
Federale con atto di deferimento del 22 maggio, e per l’effetto irrogare nei confronti della predetta società la sanzione della
penalizzazione di almeno 4 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2024/2025 e di 4 punti in classifica da
scontarsi nella prossima stagione sportiva 2025/2026.
Sempre in data 27 maggio 2025, l’Avv. Eduardo Chiacchio, nell’interesse della U.S. Salernitana 1919 srl, depositava istanza con la
quale anticipava l’intervento della società direttamente in sede di udienza.
 

Il dibattimento
All’udienza del 29 maggio 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della
Procura Federale, e gli Avv.ti Giorgio Altieri, Ida Blasi e Valentina Guzzanti, per la difesa del Brescia Calcio Spa.
Erano, altresì, presenti, chiedendo di intervenire ex art. 81 CGS, gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi, Antonio Romei e Carolina
Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti per la U.C. Sampdoria SpA, l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio
SrI, nonchè l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il Dott. Massimiliano Dibrogni, per la US Salernitana 1919 Srl.
L’Avv. Chiacchio, su invito del Presidente, precisava che l’intervento della US Salernitana 1919 SrI era ad adiuvandum rispetto al
deferimento della Procura, in quanto la Salernitana nella classifica finale del campionato occupava la quart’ultima posizione e, in
caso di penalizzazione del Brescia, anche di soli due punti, avrebbe avuto il vantaggio di giocare la seconda gara del playout in casa
e con il vantaggio del doppio risultato.
Sempre con riferimento all’esistenza dei presupposti per l’intervento nel procedimento, la difesa della Sampdoria e la difesa del
Frosinone si riportavano alle proprie memorie.
Interveniva l’Avv. Altieri il quale dichiarava di non aver osservazioni in merito alla ammissibilità degli atti di intervento. Anche
l’Avv. D’Oria dichiarava di non aver osservazioni in merito alla ammissibilità degli atti di intervento.
Il Collegio si ritirava in Camera di consiglio. All’esito della Camera di consiglio, il Tribunale riteneva ammissibili i tre atti di
intervento.
Prendeva, quindi, la parola l’Avv. D’Oria, il quale, nel riportarsi integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e nel replicare
alle eccezioni svolte dal Brescia Calcio nella memoria difensiva, chiedeva di irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente
stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Interveniva l’Avv. Chiacchio, il quale sosteneva la legittimità e fondatezza delle richieste della Procura Federale e citava a sostegno
delle proprie tesi il precedente relativo alla società Taranto.
Interveniva, altresì, l’Avv. Febbo, il quale, nel riportarsi integralmente ai propri atti, si associava all’intervento dell’Avv. Chiacchio,
ricordando anche le vicende relative alle società Triestina e Messina.

Interveniva anche l’Avv. Vitalini Sacconi, il quale si riportava integralmente ai propri atti, sottolineando che per il principio di
afflittività la sanzione deve essere comminata nel campionato 24-25. Formalizzava richiesta di stralcio delle parti della memoria
del Brescia nelle quali si delinea un atteggiamento della FIGC favorevole alla Sampdoria.
Prendeva, infine, la parola la difesa della società Brescia Calcio, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed
insistendo nelle richieste ivi rassegnate. L’Avv. Blasi sottolineava la compressione dei termini a difesa lamentando, in particolare,
di non aver potuto dimostrare l’avvio delle azioni risarcitorie che il Brescia vuole attivare in sede civile nei confronti dei sigg.ri
Alfieri e Gamba. L’Avv. Guzzanti insisteva per l’inutilizzabilità del materiale raccolto in fase di indagine e descriveva le
interlocuzioni avvenute tra i rappresentanti della società e della Co.Vi.So.C. in sede di ispezione, sostenendo che gli obblighi di
pagamento erano stati assolti.
Concludeva l’Avv. Altieri, il quale dichiarava che in capo ai deferiti non sussisteva alcun elemento soggettivo od oggettivo che
rimandasse a condotte fraudolente. Chiedeva lo stralcio delle parti dell’atto di intervento della US Sampdoria che qualificano le tesi
della deferita in modo inappropriato. Aggiungeva che non era esatta l’affermazione del difensore della Sampdoria in ordine alla
circostanza che la sanzione di due punti di penalizzazione per ciascuna violazione costituiva giurisprudenza granitica, ricordando
che proprio la Sampdoria era stata sanzionata con due punti di penalizzazione.
 

La decisione
1.Preliminarmente, va affrontato il tema dell’ammissibilità dell’intervento spiegato nel presente procedimento dal Frosinone
Calcio srl, dalla U.C. Sampdoria SpA e dalla U.S. Salernitana 1919 srl.
L’art. 81 CGS riconosce al terzo il diritto di intervenire nel processo laddove sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per
l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
Nell’atto di intervento il terzo deve dimostrare la sussistenza dell’interesse che giustifica l’ingresso nel procedimento.
Il Codice, dunque, riconosce al terzo la possibilità di intervenire nel giudizio disciplinare subordinando, tuttavia, l’ammissibilità
dell’intervento alla dimostrazione dell’esistenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e di un
interesse giuridicamente rilevante. Ciò in quanto il procedimento disciplinare si caratterizza per essere un giudizio in cui si
contrappongono unicamente l’organo che esercita l’azione e i soggetti destinatari della pretesa sanzionatoria.
Secondo la giurisprudenza della Corte Federale di Appello, il suddetto interesse deve ritenersi sussistente in capo alla società
iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di
penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica (Decisione n. 108/CFA-2022-
2023).
Nel caso specifico, sia il Frosinone Calcio sia la Sampdoria deducono, quali ragioni dell’intervento, che l’eventuale penalizzazione
del Brescia Calcio avrebbe l’effetto di riconoscere, al Frosinone, il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2025-2026 senza
dover disputare i play out, e alla Sampdoria la possibilità di mantenere il proprio status nella Serie B attraverso la partecipazione
allo spareggio–salvezza con la U.S. Salernitana srl.
Alla stregua dei suddetti principi, il Tribunale ritiene ammissibili gli interventi spiegati, attesa la sussistenza di un loro interesse
giuridicamente rilevante, dato sia dalla natura della sanzione applicabile in relazione ai fatti oggetto del deferimento nei confronti
del Brescia Calcio e sia dall’essere tali società iscritte, nella stagione corrente, al medesimo campionato del Brescia Calcio, con la
conseguenza che la decisione sul deferimento potrebbe ripercuotersi sulla classifica finale delle stesse. Per ciò che concerne la U.S.
Salernitana 1919 srl, rispetto alla quale è ravvisabile il medesimo interesse giuridicamente rilevante riconosciuto in capo al
Frosinone e alla Sampdoria, la sua costituzione è, tuttavia, ammessa ai soli fini della discussione orale, non avendo depositato nei
termini l’atto di intervento.
2. Prima di affrontare il merito della vicenda, occorre offrire una ricostruzione dei fatti che hanno portato al deferimento oggetto
del presente procedimento.
In data 17 febbraio 2025, la società Brescia Calcio SpA, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) delle
N.O.I.F., trasmetteva alla Co.Vi.So.C. le quietanze dei modelli F24 relative ai pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps
attinenti le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa € 1.445.044,00.
La Co.Vi.So.C., rilevato che i suddetti pagamenti erano avvenuti impiegando crediti di imposta in compensazione cosiddetta
orizzontale (nello specifico crediti IVA), chiedeva chiarimenti alla società, all’esito dei quali apprendeva che la stessa aveva
sottoscritto, in data 17 febbraio 2025, un contratto in forza del quale aveva acquistato crediti di imposta da una società veicolo di
cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 denominata Gruppo Alfieri SPV S.r.l.
Poiché non vi era compiuta evidenza né della puntuale e coerente maturazione dei crediti d’imposta impiegati in compensazione
dalla società Brescia Calcio né della legittima compensabilità dei crediti medesimi, la Co.Vi.So.C., con nota del 28 febbraio 2025,
prot. n. 509/2025, segnalava detta situazione all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, all’INPS Direzione
Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali, all’INPS Direzione Centrale Entrate, alla Guardia di Finanza Comando Provinciale
Brescia e all’Agenzia delle Entrate, Settore Contrasto Illeciti, chiedendo di procedere alle relative verifiche.
La Co.Vi.So.C. concludeva la nota scrivendo che: “ Resta inteso che laddove codeste spettabili Autorità dovessero addivenire alla
conclusione che il credito d’imposta impiegato in compensazione dalla Società presenti tratti di irritualità tali da poterlo ascrivere
alla categoria dei crediti d’imposta indebiti o inesistenti, allora tale informazione risulterà essenziale anche per le valutazioni di
pertinenza dell’ordinamento sportivo.
In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte con ogni possibile urgenza consentita dalle
contingenze ”.
Con nota del 29 aprile 2025, Prot. n. 913/2025, la Co.Vi.So.C. scriveva nuovamente ai succitati enti sollecitando un riscontro alla
nota inoltrata il 28 febbraio e rappresentando di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - lo
schema d’atto relativo alle verifiche eseguite nei confronti della F.C. Trapani 1905 S.r.l., la quale aveva anch’essa utilizzato crediti
in compensazione acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l.
La Co.Vi.So.C. rappresentava, altresì, che la società Brescia Calcio aveva sottoscritto sempre con la Gruppo Alfieri SPV S.r.l.,
rispettivamente in data 28 febbraio, 20 marzo e 10 aprile 2025, altri tre contratti di cessione di crediti di imposta, i quali erano poi
stati impiegati in compensazione orizzontale, dal Brescia Calcio, per il versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi alla
mensilità di febbraio 2025.
Concludeva, pertanto, la nota scrivendo: “ In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte
con ogni possibile urgenza consentita dalle contingenze ”.
In data 9 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, inoltrava alla Co.Vi.So.C., e per conoscenza
all’Ufficio Controlli della Direzione Regionale Lombardia, una nota con la quale, nel rispondere alla richiesta della Co.Vi.So.C.
del 28 febbraio, precisando di aver ricevuto dalla Direzione Regionale Lombardia l’invito ad effettuare il controllo in ordine alla
segnalazione relativa al Brescia Calcio in data 12 marzo 2025, comunicava che a seguito dell’attività istruttoria effettuata
dall’Ufficio si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti.
Si segnala che oltre ai versamenti indicati nella segnalazione del 28/02/2025 nelle date del 20/03/2025, 31/03/2025 e 10/042025
sono stati presentati altri mod. F24 seguendo la stessa modalità operativa.
L’Agenzia delle Entrate concludeva la nota evidenziando di aver avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti
indebitamente utilizzati; in particolare in ossequio all’art. 6-bis della L.212/2000, con “schema di atto” notificato il 09/05/2025 è
stato attivato il contraddittorio obbligatorio con la società il cui esito, presumibilmente entro fine giugno, sarà oggetto di ulteriore
comunicazione.
A detta nota, la Co.Vi.So.C. rispondeva nella medesima data del 9 maggio, chiedendo di ricevere con urgenza una sintesi delle
contestazioni e le motivazioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad avviare l’iter amministrativo per il recupero dei
crediti indebitamente utilizzati.
La Co.Vi.So.C., in particolare, affermava che laddove fosse confermato il carattere indebito dei crediti impiegati in compensazione
tale circostanza avrebbe effetti anche ai fini dell’ordinamento sportivo. Di qui, pertanto, l’esigenza di potere acquisire un quadro
informativo quanto più possibile compiuto ed aggiornato.
Con pec del 16 maggio 2025, ore 17.50, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla Co.Vi.So.C. lo schema di atto N.
T9HCRA100079/2025 che era stato notificato al Brescia Calcio in data 9 maggio 2025.
In detto schema d’atto l’Agenzia delle Entrate prefigurava l’utilizzo indebito dei crediti di imposta al fine di procedere al
pagamento, tramite compensazione, dei debiti relativi alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps dovuti per le mensilità di novembre
2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
La Co.Vi.So.C., pertanto, in data 17 maggio 2025, trasmetteva gli atti alla Procura Federale.
3. Così ricostruiti i fatti e prima di affrontare il merito, occorre considerare le eccezioni preliminari sollevate dai deferiti.
3.1 I deferiti hanno, preliminarmente, eccepito l’invalidità/nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell’avviso di conclusione
delle indagini disciplinari, nonché di tutti gli atti conseguenti, poiché emessi in aperta violazione dell’art. 44, commi 1 e 2, del
Codice di Giustizia Sportiva e dei principi di cui agli artt. 24 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Secondo i deferiti, in particolare, l’avviso di conclusione delle indagini, nonché tutti gli atti conseguenti, dovrebbero ritenersi
invalidi in quanto agli stessi, in violazione dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto
processo, sarebbe stato assegnato un termine a difesa di tre giorni e, dunque, incongruo.
Difatti, sempre secondo i deferiti, il termine assegnato avrebbe impedito agli stessi di approntare una difesa effettiva nell’ambito
del presente procedimento, atteso che i temi trattati avrebbero richiesto di svolgere valutazioni anche sotto il profilo penale.
L’eccezione è infondata.
E’ indubbio che il codice di giustizia sportiva, nel definire le norme generali del procedimento disciplinare, dia rilievo ai principi
del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento.
In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i
principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.
Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura
garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del
contraddittorio e della parità delle parti.
Tali principi non sono, tuttavia, i soli che governano il processo sportivo. Occorre ricordare, difatti, che l’ordinamento sportivo
considera quale principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio, il principio
di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo al fine di assicurare la ragionevole durata del processo
nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come
sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS).
Secondo la giurisprudenza federale, il bilanciamento tra i suddetti principi non può che avvenire in concreto, sulla base delle
specifiche circostanze di fatto che qualificano il caso di specie, in modo da potere affermare che nessuno dei due risulti compresso
oltre ogni ragionevole limite (Decisione n. 85/CFA-2024-2025).
Occorre, dunque, verificare se nella fattispecie in esame tale bilanciamento vi sia stato.
L’art. 123, comma 1, CGS, stabilisce che la Procura, con la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, deve assegnare
agli incolpati un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentiti o per presentare una memoria.
Tale norma, dunque, non contempla un termine minimo da assegnare. La stessa, inoltre, deve essere letta in combinato con il
comma 2 dell’art. 124 CGS, il quale stabilisce che nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono
da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura Federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un
terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.
La Procura Federale, come si è innanzi visto, ha notificato agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini in data 18 maggio
2025, avvisandoli della possibilità di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 3 giorni dalla notifica
dell’atto di conclusione delle indagini, e fissando la data della eventuale audizione al 22 maggio 2025, o, in alternativa, al 23
maggio 2025, con facoltà di sostituzione dell’audizione con il deposito di una memoria entro il 24 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025, gli incolpati inoltravano alla Procura Federale una articolata memoria difensiva con i relativi allegati,
rinunciando di fatto all’audizione e alla possibilità di depositare la memoria, in caso di mancata audizione, nel termine più lungo
concesso.
Con la memoria depositata sono state sollevate eccezioni preliminari nonché affrontate le questioni di merito al fine di confutare la
tesi accusatoria. Non solo. Alla memoria è stata allegata la denuncia querela depositata in data 20 maggio 2025 innanzi alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e i relativi allegati, con la quale sono stati ampiamente considerati i profili penali
della vicenda. Del resto, il rilievo riguardante l’inesistenza dei crediti offerti in compensazione era stato oggetto di una specifica
contestazione dell’Agenzia delle Entrate alla società notificata son dal 9 maggio 2025.
In sostanza, alla luce dei termini concessi dalla Procura e della consistenza dell’attività difensiva effettivamente svolta dagli odierni
deferiti, il Tribunale ritiene l’eccezione sollevata infondata, attesa l’insussistenza di una lesione o menomazione del loro diritto di
difesa o comunque di una violazione dei principi dagli stessi invocati.
Né detta lesione può consistere, come sostenuto dagli odierni deferiti in udienza, nella impossibilità di depositare atti dagli stessi
definiti “importanti”, quali quelli che dimostrerebbero l’avvio di azioni risarcitorie nei confronti dei sigg.ri Altieri e Gamba, e
quelli relativi alle interlocuzioni che il Brescia Calcio sta avendo in questi giorni con Agenzia delle Entrate.
Tali atti, difatti, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento, che riguarda – si ripete – il mancato, effettivo
pagamento delle ritenute e dei contributi contestati.
3.2 I deferiti hanno, altresì, eccepito “ la tardività della segnalazione Co.Vi.So.C. alla Procura Federale, in violazione del disposto
dell’art. 80, comma 4, delle NOIF, con conseguente inutilizzabilità della segnalazione Co.Vi.So.C. e dei relativi allegati, per
violazione del combinato degli artt. 80, comma 4, delle NOIF, 119, 123 e 124 CGS ”.
A fondamento della eccezione, già proposta con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale, i deferiti, dopo aver elencato
i documenti contenuti nel fascicolo della Procura, deducono che:
- in forza del comma 4 dell’art. 80 delle NOIF, la CO.Vi.So.C. deve segnalare alla Procura Federale l’omesso versamento delle
ritenute Irpef e dei contributi Inps entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all’art. 85, lett. A), par. VI)
delle medesime NOIF;
- nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni per la segnalazione relativa ai versamenti Irpef e
Inps dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 sarebbe il 17 febbraio 2025, mentre il dies a quo dal quale far decorrere
il termine di dieci giorni per la segnalazione relativa ai versamenti Irpef e Inps del mese di febbraio 2025 sarebbe il 16 aprile 2025;
- la CO.Vi.So.C., invece, pur avendo esperito le proprie verifiche e ravvisato sin da subito profili di irregolarità nei versamenti Inps
e Irpef relativi alle suddette mensilità, avrebbe omesso di segnalare dette irregolarità alla Procura Federale nei suddetti termini di
dieci giorni;
- tale omissione avrebbe dato luogo all’integrale violazione della disciplina relativa ai termini delle indagini disciplinari, con
conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti posti a base dell’avviso di conclusione delle indagini e del successivo atto di
deferimento.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Al riguardo, sarebbe sufficiente evidenziare la circostanza che il termine di cui al comma 4 dell’art. 80 NOIF non ha natura
perentoria, ma è comunque opportuna (ma non indispensabile al fine), preliminarmente, una breve disamina delle disposizioni del
codice di giustizia sportiva che governano l’azione della Procura Federale. Precisamente, vengono in rilievo:
- l’art. 118 CGS, rubricato “Azione del Procuratore federale”, che, al comma 1 e 2, così dispone: «Il Procuratore federale esercita in
via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i
presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate
o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante»;
- l’art. 119 CGS, rubricato “Svolgimento delle indagini”, che, al comma 3, così dispone: «La notizia dell'illecito è iscritta nel
registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore
la ha acquisita di propria iniziativa», e al comma 4: «La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel
registro del fatto o dell’atto rilevante».
In forza di dette norme, dunque, il procedimento disciplinare inizia con l’iscrizione nel registro delle indagini della notizia
dell’illecito, iscrizione che deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della notizia, la quale, nei casi di illeciti in materia
economica e gestionale, può sostanziarsi nella segnalazione da parte della Co.Vi.So.C.
Dal momento dell’iscrizione decorre il termine di 60 giorni di durata (questo si perentorio) delle indagini, all’esito del quale la
Procura può (salvo richiesta di proroga) archiviare o esercitare l’azione disciplinare con il deferimento.
Se questo è, dunque, l’iter relativo alla fase di avvio del procedimento disciplinare è evidente che l’eventuale mancato rispetto di
termini che non attengono al procedimento disciplinare, quali sono quelli previsti dal comma 4 dell’art. 80 NOIF, non può in alcun
modo influire sulla regolarità e validità dello stesso e dei suoi atti.
Nel caso di specie, in particolare, la Procura Federale ha ricevuto la notizia dell’illecito con la segnalazione della Co.Vi.So.C. del
17 maggio 2025.
In pari data, e dunque nei trenta giorni dal ricevimento della notizia, la stessa è stata iscritta nel relativo registro e in data 18 maggio
2025 sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini.
Posto, dunque, che la Procura ha rispettato tutti i termini imposti dalla normativa applicabile per l’avvio del procedimento
disciplinare, la circostanza che la Co.Vi.So.C. abbia trasmesso la segnalazione oltre i termini stabiliti dall’art. 80 delle NOIF non
può in alcun modo incidere né sulla validità del procedimento né, tantomeno, sull’utilizzabilità degli atti regolarmente acquisiti
dalla Procura.
A ciò si aggiunga che, se da una parte, il codice di giustizia sportiva non prevede alcuna conseguenza nel caso di violazione dei
termini di cui all’art. 80 NOIF (non avendo la norma natura processuale ma meramente procedimentale amministrativa), dall’altra,
l’ipotesi della inutilizzabilità degli atti è contemplata esclusivamente con riguardo agli atti compiuti successivamente alla scadenza
del termine per le indagini della Procura Federale, a meno che il termine non sia stato prorogato.
Di qui l’infondatezza dell’eccezione.
In ogni caso, per completezza, va aggiunto che non può ritenersi neppure sussistente la violazione dell’art. 80, comma 4, delle
NOIF.
Ed invero, la formulazione della norma induce a ritenere che il termine di 10 giorni decorre dal momento in cui vi è certezza della
illiceità della situazione.
La circostanza che la Co.Vi.So.C. abbia fatto richiesta di accertamenti all’Agenzia delle Entrate indica che la certezza vi è stata solo
nel momento in cui è stata ricevuta la risposta di quest’ultima.
3.3 Da ultimo, i deferiti sostengono l’incongruità del termine di comparizione abbreviato, di cui all’avviso di fissazione
dell’udienza di discussione, e conseguente violazione dei principi di cui all’art. 44, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva
FIGC, in relazione all’art. 24 della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo i deferiti, la violazione dei suddetti principi deriverebbe dalla circostanza che il Tribunale Federale, nel disporre l’udienza
per la trattazione del procedimento, avrebbe operato una riduzione dei termini di comparizione a 6 giorni liberi, senza esporre le
ragioni di detta abbreviazione. Inoltre, avrebbe respinto l’istanza dei difensori di differimento dell’udienza ad altra data per un
concomitante impegno di uno dei difensori.
L’abbreviazione del termine di comparizione non aveva, nella fattispecie, necessità di motivazione, questa risultando in re ipsa
dalla massima urgenza di trattazione del procedimento alla luce della data fissata dalla Lega per la disputa dello spareggio dei play-
out e dalla valutazione di opportunità di consentire alla società deferita di poter, in caso di condanna, di presentare in tempo
reclamo alla Corte Federale d’Appello.
In linea con tale valutazione si pone, del resto, il massimo sforzo del Collegio, in particolare dei sottoscrittori la decisione, di
depositarla entro il pomeriggio successivo al termine della Camera di consiglio postdibattimentale.
Del resto, i deferiti, depositando una memoria difensiva di 71 pagine, con allegata ampia documentazione, hanno mostrato di non
aver subito alcuna contrazione del diritto di difesa, anche perché poi ai contenuti di quella memoria si sono sostanzialmente
riportati in sede di discussione orale nella quale le eccezioni e le questioni di merito non sono soggette a limiti.
Egualmente priva di rilievo è la doglianza relativa al rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza.
E difatti, premesso che nel processo sportivo l’esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose,
onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale, il diniego del rinvio
è stato dato in ragione della necessità di consentire alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di fissare lo svolgimento della gara di
spareggio della fase dei play out il prima possibile, anche nell’interesse delle società ad esso interessate.
A ciò si aggiunga che il rinvio richiesto dall’avvocato Altieri non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto i
deferiti erano comunque assistiti da altri due codifensori.
In ogni caso, il Presidente ha comunque differito l’orario dell’inizio dell’udienza in modo da consentire anche all’Avv. Altieri la
partecipazione alla stessa.
4. Può a questo punto passarsi all'esame del merito del deferimento.
Ai deferiti è contestato il mancato versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei
contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00,
nonché il mancato versamento, entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi
alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
E’ pacifico, in quanto non contestato neppure dai deferiti, che gli stessi, per procedere al pagamento dei suddetti oneri fiscali e
previdenziali, hanno utilizzato in compensazione i crediti acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e, nello specifico, crediti
IVA.
Detta operazione di compensazione deve, a parere del Tribunale, ritenersi chiaramente illegittima.
Nel sistema tributario è certamente ammesso l’istituto della compensazione, il quale consente al contribuente di estinguere i propri
debiti tributari o previdenziali mediante l’utilizzo di un controcredito risultante dalle dichiarazioni annuali.
La legge riconosce due tipologie di compensazione, quella verticale, che avviene tra imposte della medesima natura, e quella
orizzontale, che ha ad oggetto imposte e contributi di natura diversa.
Tali compensazioni incontrano, tuttavia, dei limiti.
L’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, difatti, stabilisce che “ I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Secondo detta norma, dunque, i contribuenti possono avvalersi dell’istituto della compensazione cd. orizzontale solo allorquando i
debiti, e i contrapposti crediti, siano di titolarità del medesimo soggetto.
In mancanza di detta omogeneità la compensazione deve ritenersi illegittima, atteso che, come affermato sia dalla giurisprudenza
ordinaria e sia dalla giurisprudenza federale, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni
civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (Cass., n. 31309/2023; CFA, Decisione n. 98/CFA-2024-2025).
Ebbene, la società Brescia Calcio, come innanzi detto, ha acquistato crediti dal Gruppo Alfieri SPV S.r.l. che ha utilizzato per
compensare debiti di natura diversa, ossia i debiti relativi ai contributi INPS e alle ritenute IRPEF oggetto del presente
procedimento.
Detta compensazione, dunque, alla luce di quanto detto, deve ritenersi illegittima, così come riconosciuto espressamente anche da
Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato alla società deferita.
A ciò si aggiunga che dagli atti emergono anche elementi che inducono a dubitare della stessa esistenza dei crediti portati in
compensazione dai deferiti.
A titolo esemplificativo, basti considerare quanto riportato da Agenzia delle Entrate nel suddetto schema di atto, laddove,
nell’esaminare “l’affidabilità” delle società titolari dei crediti ceduti al Brescia Calcio, con riferimento alla società Studio Paghe
2000 srls, rileva che la stessa nella dichiarazione integrativa IVA 2024 indica un ammontare di acquisti per oltre 6 milioni di euro, a
fronte di fatture di acquisto emesse nei suoi confronti e rinvenute nel cassetto fiscale di soli € 7.523,19. Ed ancora. Con riferimento
alla società Honda srl, la cui partita IVA è stata cancellata ad aprile 2025, Agenzia delle Entrate ha rilevato che nei confronti della
stessa sarebbero state emesse fatture di acquisto da parte di società che non avevano presentato le dichiarazioni o comunque erano
cessate.
In definitiva, le compensazioni operate dalla odierna deferita devono ritenersi del tutto illegittime, con la conseguenza, riconosciuta
dalla stessa Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato, che l’estinzione del debito relativo ai contributi INPS e alle
ritenute IRPEF dei mesi novembre 2024-febbraio 2025, non si è verificata.
Né, per giungere a conclusioni diverse, può valere quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla circostanza che il sistema
informatico, a fronte delle suddette compensazioni, avrebbe generato le relative quietanze di pagamento, e che, pertanto, i debiti
INPS e IRPEF dovrebbero ritenersi estinti, residuando il solo diritto di Agenzia delle Entrate di recuperare il credito
illegittimamente compensato.
Difatti, l’esposizione nei confronti del Fisco, comunque la si voglia chiamare, e dunque anche laddove la si voglia chiamare
“recupero”, è restata nel suo ammontare. E, poiché l’ordinamento sportivo, al fine di garantire la par condicio tra le società, impone
la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’INPS entro determinati termini (e ciò anche come indice della stabilità economica e
finanziaria delle società), è evidente che le operazioni poste in essere dalla societa’ deferita non hanno in alcun modo definito i
suddetti rapporti proprio perché, come detto, a prescindere dal nome che le si voglia dare, è tutt’oggi in essere.
Del resto, ragionare diversamente, significherebbe ammettere che l’estinzione di un debito possa avvenire a seguito di un mero
rilascio di un modello di quietanza da parte di un sistema informatico in attesa delle opportune verifiche, a prescindere
dall’esistenza di un pagamento effettivo.
Il che vale anche per i contributi INPS, atteso che il DURC, depositato e tanto invocato dai deferiti, ha espressamente, nel
medesimo documento, una validità di 120 gironi, così confermandone la natura provvisoria in attesa dei controlli effettivi.
4.1 Appurata, dunque, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dell’illecito, occorre verificare se vi sia o meno una responsabilità
dei deferiti.
I deferiti si sono difesi sostenendo la mancanza di una loro responsabilità per aver agito in assoluta buona fede.
In particolare, i deferiti sostengono di essere state vittime di una truffa posta in essere dal sig. Gianluca Alfieri, amministratore
unico della Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e dal dott. Marco Gamba, commercialista di fiducia del Brescia Calcio dal 2020, per la quale
hanno sporto denuncia querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Nello specifico, secondo i deferiti, la proposta di acquistare crediti di imposta dalla società Gruppo Alfieri SPV srl sarebbe
pervenuta proprio dal dott. Marco Gamba, il quale non solo avrebbe, in occasione delle scadenze federali, prospettato al Presidente
Cellino tale opportunità, ma avrebbe anche direttamente seguito l’intera operazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, ammesso anche che i fatti si siano svolti come riportato dai deferiti, ciò non vale ad esimere gli
stessi dalla responsabilità in relazione alle condotte contestate.
Dagli atti di causa emerge che:
- in data 17 febbraio 2025, e dunque il medesimo giorno in cui scadevano i termini per il pagamento delle ritenute Irpef e dei
contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, alle ore 12.00, il dott. Marco Gamba,
commercialista di fiducia della società Brescia Calcio, scriveva alla suddetta società, una mail del seguente tenore: Allego quanto in
oggetto ricevuto dalla spv per vostra verifica. Chiedo gentile conferma del tutto in modo da organizzare lo scambio via pec del
contratto sottoscritto digitalmente. In caso positivo del tutto, si procederà nel pomeriggio. Grazie. Marco ;
- alle ore 14.47, del medesimo giorno, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio, in risposta alla mail ricevuta la mattina,
scriveva: Buongiorno Marco, in allegato i documenti ed il contratto firmato.
- alla mail era allegato il contratto, datato appunto 17 febbraio 2025, con il quale il Brescia Calcio acquistava dalla società Gruppo
Alfieri spv s.r.l. crediti di imposta per un valore nominale di € 1.473.029,18 a fronte di un corrispettivo pari al 77% del suddetto
valore nominale, versato successivamente al rilascio delle ricevute di quietanza di Agenzia delle Entrate;
- stipulato il contratto, la società Brescia Calcio, sempre il 17 febbraio 2025, utilizzava in compensazione i crediti così acquistati
per procedere al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio
2025, per un totale di € 1.439.676,00;
- nei mesi successivi, il Brescia Calcio si rivolgeva nuovamente al dott. Gamba per procedere all’acquisto di ulteriori crediti da
usare in compensazione.
In particolare, in data 10 marzo 2025, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio scriveva al Dott. Gamba: Buonasera Dott.
Gamba, avremmo necessità di versare questo F24 scadente il 12/03/2025. Il Presidente ci riporta a Lei, chiedendo se possibile
versarlo acquistando come per i precedenti, il credito. Chiediamo gentilmente riscontro in merito. Inoltre, il giorno successivo
scriveva: Buongiorno Marco, ringraziamo e confermiamo la modalità di versamento dell'F24, come in precedenza tramite acquisto
di credito. Restiamo cortesemente in attesa di conferma di trasmissione.
Sempre nel mese di marzo e nel mese di aprile, più volte, l’Ufficio amministrativo scriveva al dott. Gamba allegando i Modelli F24
che ti chiediamo di trasmettere utilizzando i crediti di imposta.
- difatti, successivamente alla stipula del contratto di cessione dei crediti di imposta del 17 febbraio, e precisamente in data 28
maggio 2025, 20 marzo 2025, 31 marzo 2025 e 10 aprile 2025, il Brescia Calcio sottoscriveva con la società Gruppo Alfieri SPV
s.r.l. altri 4 contratti di acquisto crediti di imposta, per un valore nominale complessivo di circa € 570.000,00, pagati sempre al 77%
del valore nominale, e con detti crediti provvedeva a versare, a mezzo compensazione, ritenute Irpef e quota parte dei contributi
Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Sempre dagli atti di causa emerge che la Gruppo Alfieri spv s.r.l. è una società di recentissima costituzione (9 ottobre 2024), non ha
depositato bilanci, ha un capitale sociale assai modesto, di appena € 25.000,00, non ha dipendenti ed ha un legale rappresentante di
soli 25 anni.
La stessa, inoltre, nonostante la sua attività avesse ad oggetto lo svolgimento di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo
oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco
ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
della legge 30 aprile 1999, n. 130 , non risulta compresa nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione autorizzate dalla
Banca d’Italia ad operazioni di cartolarizzazione di crediti.
Ebbene, in tale contesto, non può non ravvisarsi una responsabilità degli odierni deferiti.
E’, difatti, principio pacifico nell’ordinamento statale (sub specie di culpa in eligendo) e federale, sub specie art. 4 CGS, che ogni
condotta di omesso controllo e vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive
comporti responsabilità.
Detti obblighi sono stati del tutto disattesi dagli odierni deferiti.
Gli stessi, difatti, in assenza di qualsivoglia minima attività di verifica e di controllo in ordine alla idoneità e serietà dei soggetti
coinvolti, hanno proceduto ad acquistare, il medesimo giorno delle scadenze federali, crediti per oltre un milione di euro da
utilizzare per l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
La condotta è ancor più grave se solo si consideri che per comprendere la realtà dei fatti, o quantomeno per ingenerare un dubbio
sulla legittimità dell’operazione, sarebbe bastato estrarre una semplice visura camerale, dalla quale, come si è innanzi detto,
emergevano circostanze tali da consentire di comprendere l’inaffidabilità della società Gruppo Alfieri SPV s.r.l., o comunque da
suggerire ulteriori e più approfondite verifiche.

Ulteriori e approfondite verifiche che non sono state eseguite nemmeno nei mesi successivi, e che hanno portato la società a
concludere con il Gruppo Alfieri SPV altri ulteriori quattro contratti di acquisto dei crediti, utilizzati per pagare i debiti INPS e
IRPEF con scadenza aprile 2025.
Del resto, l’omissione dei dovuti controlli e verifiche da parte della società è riconosciuta dallo stesso Direttore Generale della
società Brescia Calcio, dott. Mastropasqua. Lo stesso, difatti, sentito ai sensi degli artt. 391 e ss. cpp, alla domanda che lei sappia
qualcuno di Brescia Calcio spa effettuò delle verifiche sulla Gruppo Alfieri spv srl e sulla sua affidabilità, rispondeva: “ Non lo so.
La verifica sull’affidabilità era di esclusiva competenza del dott. Marco Gamba ” (soggetto scelto dalla società deferita, con ogni
conseguente responsabilità in eligendo e in vigilando).
Né per esimersi da responsabilità può valere la circostanza dedotta dai deferiti, secondo la quale tutta l’operazione sarebbe stata
seguita dal loro commercialista di fiducia, Dott. Gamba.
La giurisprudenza concorde della giustizia sportiva ritiene, difatti, non idoneo, ai fini dell’esclusione della responsabilità
disciplinare della società e dei suoi vertici, il fatto che un’attività (o una parte di un’attività) rilevante sul piano disciplinare sia stata
svolta da terzi, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera
di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e, analogamente, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (CFA.
Decisione n. 65/CFA-2024-2025).
Alla stregua, pertanto, dei principi innanzi espressi deve riconoscersi la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte
contestate, ivi compresa la responsabilità del sig. Edoardo Cellino, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dai deferiti, lo stesso,
come si evince dalla visura camerale, aveva tutti i poteri per compiere, e quindi per vigilare od anche impedire perché fraudolente,
le operazioni afferenti il pagamento delle imposte e dei contributi.
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art.33, comma 4, lett. d), CGS stabilisce che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e
dei contributi INPS relativi alle mensilità del trimestre 1° novembre - 31 gennaio, comporta l’applicazione, a carico della società
responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica.
Con riferimento, invece, al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio, la lett.
f) della medesima norma stabilisce che la sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica deve essere scontata nella
stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità.
Detta disposizione, che deve essere letta anche alla luce del principio di effettività e afflittività delle sanzioni irrogate, sancito dalla
lett. g) dell’art. 8 CGS, secondo il quale “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione
sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, non può che comportare, a carico della
società Brescia Calcio SpA la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro (relativi agli omessi versamenti
delle mensilità novembre 2024- gennaio 2025) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in forza del suddetto principio di
effettività e afflittività della sanzione, e quattro (relativi agli omessi versamenti di febbraio 2025) da scontarsi nella prima stagione
utile a decorrere da quella 2025-2026, così come imposto dalla lett. f) dell’art. 33, comma 4, CGS.
E ciò tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento secondo cui, ai fini della sanzione minima edittale di due punti di
penalizzazione, di cui all’art.33 CGS, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e l’omesso versamento dei contributi INPS
costituiscono autonome violazioni del precetto normativo (CFA, SS.UU., n.132/2023-2024).
Per ciò che concerne, invece, il sig. Massimo Cellino e il sig. Edoardo Cellino, il Tribunale ritiene equa nei loro confronti la
sanzione di mesi sei di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente
stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
I RELATORI
Francesca Paola Rinaldi
Carlo Purificato
Luca Voglino
IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Sezione: News / Data: Ven 30 maggio 2025 alle 21:05
Autore: Lorenzo Portanova
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