LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello - Presidente
Antonino Anastasi - Componente
Mauro Mazzoni - Componente
Domenico Luca Scordino - Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0006/CFA/2025-2026, presentato dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in data 4 luglio 2025, contro Lega nazionale professionisti serie B (LNPB); Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e nei confronti della società U.C. Sampdoria; Brescia Calcio S.p.A. e della società Frosinone Calcio S.r.l.; per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0246/TFNSD-2024-2025 del 30 giugno 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 1° agosto 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Salvatore Sica per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; l’Avv. Gabriele Nicolella per la Lega nazionale professionisti serie B (LNPB); gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la società U.C. Sampdoria; l’Avv. Mattia Grassani per la società Frosinone Calcio S.r.l.; è altresì presente il Dott. Piero Doronzo per la società Frosinone Calcio S.r.l.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, il Presidente della Lega nazionale professionisti di Serie B (d’ora in poi: LNPB) ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di play-out del relativo campionato 2024/2025, originariamente fissate per il 19 e il 26 maggio 2025.
La decisione è stata adottata a seguito della trasmissione, da parte della Procura federale, della comunicazione di conclusione delle indagini avviate a carico della società Brescia Calcio s.p.a. (d’ora in poi: Brescia), e motivata con la potenziale incidenza del procedimento disciplinare sulla classifica finale del campionato e, quindi, sulla programmazione delle gare di play-out, nonché con la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del campionato, come pure le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei club.
Avverso tale decisione, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (d’ora in poi: Salernitana) - che aveva tempestivamente contestato il rinvio,FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO sentendosene lesa - ha esperito ogni possibile mezzo di gravame.
2. Con ricorso del successivo 20 maggio, la società ha impugnato il comunicato n. 211 innanzi al Collegio di garanzia dello sport, chiedendone l’annullamento o la revoca.
Con decisione n. 59/2025, la I Sezione del Collegio - premesso che, come già rilevato dalla Presidente del Collegio in sede di assegnazione del ricorso, la questione esulava dalla competenza della Sezione specializzata per le controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche - ha ritenuto inammissibile il ricorso per saltum, vertendosi al di fuori delle tassative ipotesi in cui questo è consentito dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
Ha aggiunto la Sezione che non risultava che la Salernitana avesse impugnato il sopravvenuto comunicato ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, con cui il Presidente di Lega aveva fissato le nuove date delle gare di play-out con i relativi orari, atto parimenti lesivo di quello gravato con il ricorso. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso sarebbe stato improcedibile.
3. Con ricorso del 25 giugno scorso, la Salernitana ha impugnato la decisione del Collegio di garanzia dello sport di fronte al giudice amministrativo, che ha disposto la conversione del rito da quello speciale di cui all’art. 218 del d.l. n. 34/2020 in quello di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. (TAR Lazio, Sez. I ter, ord. n. 13555/2025) e, quindi, lo ha dichiarato inammissibile per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” (TAR Lazio, Sez. I ter, sent. n. 13937/2025)
4. Nel frattempo - con ricorso del 9 giugno 2025 - la Salernitana ha adìto il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, chiedendo l’annullamento dei comunicati ufficiali n. 211 e n. 224, l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del campionato di Serie B 2025-2026 a 21 o a 22 squadre.
Con ordinanza n. 56/2024-2025, il Tribunale federale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente. Il giudice, tra l’altro, ha rilevato come, a seguito dell’avvenuta rinunzia del Brescia al reclamo avverso la decisione di primo grado che le aveva inflitto otto punti di penalizzazione, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, si fosse cristallizzata la classifica della regular season del campionato di Serie B con posizionamento della Salernitana al 16° posto e della Sampdoria al 17°, con inerente loro diritto a disputare i play-out.
Con decisione n. 246/2024-2025, il Tribunale federale ha respinto il ricorso nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, compensando le spese di giudizio.
5. Con reclamo del 4 luglio scorso, la Salernitana ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti gravati per: (i) carenza di potere del Presidente della LNPB, carenza di motivazione, violazione dello statuto della LNPB; (ii) ancora violazione dello statuto della LNPB, violazione dei criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento.
La Salernitana ha illustrato la lesione dei propri interessi che, sotto svariati profili, discenderebbe dai provvedimenti impugnati, dei quali ha chiesto in conclusione l’annullamento, e per l’effetto l’annullamento dell’esito dei play-out disputati con la U.C. Sampdoria (d’ora in poi: Sampdoria), con il riconoscimento del diritto a partecipare al campionato di serie B 2025-2026 mediante l’ampliamento del numero delle compagini ammesse.
Con memorie del 28 e del 29 luglio scorso, la LNPB, la società Frosinone Calcio S.r.l. (d’ora in poi: Frosinone) e la società U.C. Sampdoria S.p.A. (d’ora in poi: Sampdoria) si sono costituite in giudizio per resistere al reclamo, sostenendo complessivamente: l’inammissibilità del ricorso introduttivo; l’inammissibilità del reclamo; comunque, l’infondatezza nel merito dell’impugnazione. Tutte le resistenti hanno concluso chiedendo la condanna della Salernitana al pagamento delle spese di giudizio.
6. All’udienza del 1° agosto 2025, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (in termini, da ultimo: Cass. civ., Sez. trib., 9 settembre 2022, n. 26634; Cons. Stato, Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7962), valido anche nell’ordinamento sportivo (da ultimo: Coll. gar. sport, Sez., II, n. 58/2025; si veda anche Corte fed. app., SS.UU., n. 47/2022-2023), il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 101, comma 2, CGS FIGC (in quanto, in tesi, non conterrebbe le specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata e violerebbe il divieto dei nova in appello), perché l‘impugnazione è infondata nel merito; come pure, reciprocamente, è infondata l’eccezione diFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO inammissibilità del ricorso introduttivo, che è opportuno comunque esaminare per le sue implicazioni di sistema. Di essa si dirà in seguito.
8. Con i motivi del proprio ricorso, la Salernitana aggredisce i comunicati ufficiali n. 211 e n. 224 sotto profili diversi, ma complementari. Pertanto, le censure possono essere esaminate congiuntamente.
9. L’art. 27, comma 1, dello statuto della LNPB attribuisce al Consiglio direttivo la formazione dei calendari delle competizioni ufficiali, salva l’approvazione dell’Assemblea. Il comma 2, ultimo periodo, dello stesso art. 27 - che il comunicato ufficiale n. 211 espressamente richiama in premessa - dà al Presidente di Lega la facoltà di “disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. Secondo il primo periodo del comma 2, “[n]on è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”.
10. Le resistenti hanno sostenuto che tale disposizione renderebbe inoppugnabili i comunicati contestati. Si tratta di una prospettazione che il Collegio non condivide. Da un punto di vista formale, l’inammissibilità del reclamo appare riferita piuttosto al calendario formato dagli organi di Lega ordinariamente titolari della relativa competenza (Consiglio direttivo e Assemblea) e non anche ai provvedimenti di modifica adottati dal Presidente, che si pongono in deroga all’ordinario modulo organizzatorio. E già questa circostanza potrebbe, in teoria, giustificare un differenziato regime di gravami.
Ma soprattutto, in termini sostanziali, non è accettabile la tesi che nell’ordinamento federale esistano zone franche da qualunque controllo giustiziale, in contrasto con il generale diritto di azione riconosciuto ai soggetti del medesimo ordinamento dall’art. 47 CGS FIGC e dall’art. 6 CGS CONI. Il provvedimento monocratico di modifica del calendario, piuttosto, costituisce espressione di autonomia organizzativa, il cui esercizio può essere sindacato solo in caso di evidente irragionevolezza o ingiustizia.
Tale conclusione, d’altronde, si pone nel solco di una costante giurisprudenza del giudice amministrativo, e cioè che “le determinazioni delle federazioni sportive [come pure, deve logicamente ritenersi, delle Leghe] sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della nella discrezionalità <<amministrativa>> degli organi dell'ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici” (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53, Cons. Stato, Sez., V, 7 settembre 2018, n. 5281). Non è certo questo il caso di specie, dove anzi gli atti impugnati resisterebbero anche a un controllo intrinseco di legittimità.
11. Con il comunicato ufficiale n. 211, il Presidente di Lega ha preso atto dello stato del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Brescia per le note infrazioni e, tenuto conto dell’evidente impatto che l’irrogazione di punti di penalizzazione, come sanzione, avrebbe avuto sulla classifica finale del campionato - in cui il Brescia figurava al 15° posto, a pari punti con il Frosinone, essendo la Salernitana 17° - ha disposto il rinvio dei play-out già programmati.
Con il comunicato ufficiale n. 224, che si salda al precedente, il Presidente, alla luce degli sviluppi del procedimento disciplinare (condanna del Brescia, da parte del TFN, alla perdita di punti in classifica e fissazione, ad opera del Presidente di questa Corte, dell’udienza di discussione del reclamo del Brescia, poi rinunziato), ha comunicato le nuove date di svolgimento dei play-out, sempre in applicazione del meccanismo di retrocessione delineato dal comunicato ufficiale n. 57/A della FIGC, in data 13 agosto 2024.
Con il comunicato ufficiale n. 226 dell’11 giugno 2025, peraltro richiamato nel reclamo ma non espressamente impugnato (nel che già si potrebbe scorgere una autonoma ragione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo sufficiente la generica domanda demolitoria avverso gli atti connessi o presupposti: da ultimo, Corte fed. app., Sez. I, n. 127/2024-2025), il Presidente, vista la rinunzia del Brescia al reclamo e la conseguente estinzione del giudizio dichiarata da queste Sezioni unite Corte con decisione n. 111/2024-2025, ha riprogrammato le date dei play-out.
12. Come ha correttamente rilevato il primo giudice, il Presidente, con i comunicati ufficiali di cui si controverte, ha inteso tutelare il preminente interesse alla regolarità del campionato. Se così non avesse fatto, i play-out per avventura svolti sarebbero stati a fortissimo rischio di inutilità e si sarebbero originate aspettative alla permanenza nel campionato di serie B potenzialmente destinate a essere frustrate, con evidente impatto sulla regolarità dei tornei e prevedibile accendersi di un complesso contenzioso. D’altronde, i play-out devono tenersi fra le squadre individuate in base all’assetto della classifica finale del campionato, con incidenza dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva, e non di quella determinata dai soli risultati di gioco (Coll. gar. sport, Sez. cons., parere n. 3/2019).
Per altro verso, non ha fondamento la tesi, sostenuta dalla Salernitana, secondo cui si sarebbe piuttosto dovuto applicare il disposto dell’art. 28, comma 1, dello statuto, a detta del quale le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato. E ciò, sia perché la disposizione, letta sistematicamente, appare riferirsi ai casi in cui il mancato svolgimento della gara, non a caso equiparato alla interruzione, sia dovuto a eventi imprevisti e inaspettati, rilevati in prossimità dell’inizio, sia perché la lettera e) del comma fa salva le motivata, diversa decisione del Presidente, a fronte di circostanze straordinarie, quale è appunto quella che si è verificata.
13. Infine, quanto alla lesione dei propri interessi che la Salernitana diffusamente lamenta (pagg. 12 - 21 del reclamo), basti osservare che questa è in buona parte generica, indimostrata o irrilevante, è comune a tutte e quattro le società interessate dai playout e, infine, è dipesa dalle violazioni contestate al Brescia, accertate in giudizio, e alle conseguenze che ne sono derivate circa la classifica finale del campionato, e non dai provvedimenti impugnati in questa sede.
A questo riguardo, va dato atto che il Consiglio federale FIGC, con successive deliberazioni (comunicati ufficiali n. 307/A del 27 maggio e n. 322/A del 18 giugno 2025), ha disposto la proroga dei termini per la definizione della procedura d’iscrizione per le società coinvolte (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria), mentre, con altra deliberazione (comunicato ufficiale n. 321/A del 12 giugno 2025), ha differito i periodi per l’esercizio dei diritti di opzione e contro opzione.
14. In conclusione, il reclamo della Salernitana - come già detto - è infondato e va perciò respinto. Considerata la novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE Giuseppe Castiglia
IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO Fabio Pesce
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